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Contributi al personale domestico: scadenza pagamento imminente

lentepubblica.it • 1 Aprile 2015

colf 4Venerdì 10 aprile 2015 è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il
personale domestico, relativi al periodo gennaio-marzo 2015.

 

Le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 sono state determinate sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolata dall’Istat nella misura dello 0,2%.

 

Si conferma anche per il 2015 la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 2, comma 28, della legge 92/2012, prevede per i rapporti di lavoro a tempo determinato – compresi quelli di lavoro domestico – un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

 

Si riportano, pertanto, di seguito le due diverse tabelle contributive, una per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, senza contributo addizionale, e l’altra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensiva del contributo addizionale.

 

Si ricorda che, qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione.

 

I dati esposti (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, calcolato automaticamente, possono sempre essere modificati:

 

  • dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene tramite Reti Amiche o Contact Center;

 

  • utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti online o per generare un nuovo MAV stampabile.

 

Per tutti i dettagli consultare il comunicato dell’INPS in allegato.

Fonte: INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
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